Art. 32.
(Procedura per l'adozione dei regolamenti).

      1. Salvo che non sia diversamente stabilito, le disposizioni regolamentari previste dalla presente legge sono emanate entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica.
      2. I suddetti decreti stabiliscono il regime della loro pubblicità, anche in deroga alle norme vigenti.